|
La truffa scoperta a Brescia
La Guardia di Finanza di Desenzano del Garda (BS) ha smascherato una truffa a danno degli automobilisti. Il titolare della
“Garda segnale”, Diego Barosi - sessantenne originario del mantovano, ma residente a Desenzano del Garda - con una cinquantina
di autovelox, dei quali solo due omologati, è riuscito ad ottenere appalti dalle amministrazioni comunali, vincendo gare a cui
partecipavano solo ditte a lui riconducibili.
Gli autovelox registravano una velocità superiore del 15% rispetto a quella reale e sui verbali delle multe venivano indicate le
matricole dei due autovelox omologati, che pertanto risultavano operanti contemporaneamente in più parti d'Italia.
Il Barosi con il 40% delle sanzioni che percepiva ha acquistato proprietà immobiliari (cinema, alberghi e villaggi turistici) nelle
zone di Vicenza, Verona, Foggia. In totale si tratterebbe di 245 immobili di cui 51 già confiscati.
Le persone coinvolte in questa truffa e denunciate, tra l'altro, per associazione a delinquere, frode fiscale e falsa fatturazione
e bancarotta fraudolenta sono 558; fra esse 367 funzionari pubblici appartenenti a 146 amministrazioni comunali sparse in tutta
Italia (cfr. l'elenco dei comuni coinvolti). Si tratterebbe di ben 82.000 violazioni del
codice della strada illecitamente contestate per sanzioni ammontanti a circa
11,5 milioni di euro.
Le sanzioni
La regola generale del codice della strada è quella della contestazione immediata delle infrazioni. Il Codice però consente,
nei casi esplicitamente indicati, la contestazione differita, che avviene con la notifica a domicilio del verbale di contestazione.
Nel caso delle infrazioni ai limiti di velocità la contestazione differita è possibile per i tutor e per i biglietti autostradali
mentre per gli autovelox è possibile limitatamente a quelli fissi e temporanei, per quelli mobili, invece, la contestazione
deve essere immediata.
Le sanzioni applicate sono previste dal Codice della Strada all'art. 142, commi dal 7 al 9-bis e
12. Esse si differenziano a seconda di quanto viene superato il limite di velocità, tenendo conto della tolleranza pari al 5%
con un minimo di 5 km/h (così la tolleranza è di 5 km/h nel caso di limite di 50, 70, 80 km/h ma diviene di 6 km/h per una
velocità di 120 km/h).
| velocità | sanzione da/a euro | sanzioni accessorie | punti persi |
| non oltre 10 km/h | 39 / 159 | | == |
| da 10 km/h a non oltre 40 km/h | 159 / 639 | | 3 |
| da 40 km/h a non oltre 60 km/h | 500 / 2.000 | sospensione patente da 1 a 3 m e inibizione alla
guida dalle 22 alle 7 per i tre mesi successivi alla restituzione (la sospensione è di 8/18 mesi se si incorre due volte in due
anni nell’infrazione) | 6 |
| oltre 60 km/h | 779 / 3.119 | sospensione patente da 6 a 12 m (se si incorre in due anni due volte
nell’infrazione la patente viene revocata) | 10 |
Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando sono commesse tra le ore 22.00 e le ore 7.00, ai sensi dell'art. 195, comma
2-bis, del Codice della Strada.
E' da rilevare che in luogo della perdita di 3 e 6 punti, nel precedente testo del Codice era prevista la perdita rispettivamente di
5 e 10 punti.
Nel caso si incorra in più infrazioni a breve distanza o che vengano notificate sanzioni per irregolarità commesse anche a distanza
di tempo si potrebbero far ricorso ai principi del cumulo giuridico e della continuazione secondo i quali gli importi delle sanzioni da
corrispondere si riducono a non più di tre volte la sanzione massima. Una trattazione più dettagliata di questo argomento si trova
su questo stesso sito alla sezione "La disciplina della Ztl" (par. 4.4.1.).
Anti-autovelox
Esistono apparecchiature che segnalano all'automobilista la presenza di autovelox. Il Codice della Strada, all'art. 45, commi 9 e
9-bis, vieta la produzione, la commercializzazione e l'uso di tali dispositivi e prevede sanzioni, ove il fatto non costituisca
reato, che vanno da euro 687,75 a euro 2.754,15, oltre la confisca della cosa oggetto della violazione.
I ricorsi
Contro le sanzioni elevate per il superamento del limite di velocità possono essere presentati ricorsi al Prefetto o al Giudice di
pace come per le altre infrazioni al codice della strada (cfr. sull'argomento la sezione "La
disciplina della Ztl" (cap. 5 - Gli strumenti di tutela)). Di seguito vengono indicate alcune considerazioni che possono essere
utilizzate per individuare le motivazioni a sostegno del ricorso, sull'accoglimento del quale non può essere fornita nessuna garanzia:
- ai sensi della legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, gli autovelox "fuori dei centri abitati non possono comunque essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità"; il Ministero
degli Interni ha precisato con circolare del 12/8/10 che tale norma si riferisce al caso che non sia presente il vigile e quando il
limite non sia generale cioè legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo; è presumibile che vari siano i comuni
e i proprietari di strade e autostrade che non si sono adeguati a questa previsione legislativa;
- la foto deve essere di qualità sufficiente a leggere la targa per identificare con la necessaria certezza il veicolo;
- nella foto non debbono comparire più veicoli altrimenti non sarebbe certo quale di essi abbia superato il limite di velocità;
- dopo l'ultima intersezione e prima dell'autovelox deve essere presente il segnale di limite di velocità;
- prima dell'autovelox non debbono essere presenti segnali di fine divieto;
- il cartello di presegnalazione deve essere collocato ad una distanza adeguata in relazione alla visibilità ed al tempo necessario a
ridurre la velocità;
- il cartello di presegnalazione e l'autovelox stesso devono essere ben visibili;
- l'autovelox deve essere reso visibile con l'impiego di un cartello o di dispositivi di segnalazione luminosi;
- la collocazione della postazione fissa nel tratto di strada interessato deve essere autorizzata da un decreto prefettizio;
- i cartelli devono avere la corretta colorazione di fondo e sul retro degli stessi devono essere presenti gli elementi richiesti
dal codice (motivo però che può essere ritenuto non rilevante);
- devono essere rispettate le prescrizioni ministeriali contenute nella omologazione dell'autovelox; in particolare viene richiesto
che la macchina di ripresa sia dotata di flash; in mancanza di esso in alcune ore del giorno la foto potrebbe non consentire una
lettura sufficientemente certa della targa;
- devono essere rispettate le norme della privacy per quanto concerne la presenza sul verbale di contestazione dell'informativa prevista
dall'art. 13 del codice della privacy (D.Lgs 196/2003);
- l'apparecchiatura deve risultare gestita e nella disponibilità delle forze di polizia;
- la notifica deve essere effettuata o per posta o a mezzo ufficiale giudiziario, seguendo le relative norme legislative, particolarmente
formali e rigide;
- nel caso di più sanzioni può essere richiesta l'applicazione dei principi del cumulo e della continuazione;
- il limite di velocità deve essere giustificato dalle condizioni di pericolosità della strada. Così, a parere di chi scrive, non
appare ammissibile un limite di 100 km/h in una autostrada a tre corsie per ogni senso di marcia senza alcuna motivazione, un
limite di 80 km/h in autostrada per dei lavori in corso che occupano solo la corsia di emergenza, il limite di 60 km/h in
autostrada quando a causa di lavori in corso le corsie subiscono uno spostamento laterale, ecc.
Osservazioni su alcuni autovelox
Gli autovelox di San Severino Marche
Lungo la SP361 Settempedana, nel territorio del Comune di San Severino Marche, da tempo sono installati autovelox che però non hanno
mai funzionato e ciò era noto. All’inizio di agosto 2012 gli autovelox sono stati attivati e molti automobilisti riceveranno (anche a
distanza di tre mesi) numerose multe.
In questa situazione la normale segnaletica prevista dal Codice della strada non è sufficiente a ritenere che gli automobilisti
siano stati correttamente preavvisati, come vuole la legge.
Inoltre è discutibile che gli autovelox possano rilevare infrazioni in entrambe le direzioni di marcia perché il Codice della
strada prevede che gli autovelox siano “ben visibili” (art. 142, comma 6-bis). Infatti la regola che “i segnali verticali sono
installati, di norma, sul lato destro della strada” (art. 81 del Regolamento) induce a tener conto della sola segnaletica
posizionata a destra e non anche di quella che si trova dall’altro lato della strada, come in questo caso gli autovelox.
In realtà uno dei due autovelox installati, cioè quello posizionato in prossimità della frazione Berta, non ha al suo interno la
macchina fotografica che riprende i veicoli che transitano sull'altro lato della strada. Diversamente l'altro che si trova al termine
della circovallazione cittadina, in direzione di Castelraimondo.
Si può osservare che comunque i limiti di velocità vanno rispettati per motivi di sicurezza, ma ci si può anche domandare: perché
le norme non sono rispettate da chi è addetto al regolamento ed al controllo del traffico, ingenerando fattispecie quanto meno
dubbie?
Attenzione infine che la Corte di Cassazione, nel caso di autovelox nascosti, ha ipotizzato il reato di truffa.
(Sull'argomento vedasi anche gli articoli di stampa).
Gli autovelox dell'autostrada A14
L'autostrada A14, specialmente nel tratto marchigiano, è interessata dai lavori per la realizzazione della terza corsia;
pertanto numerosi sono i limiti di velocità ivi collocati e diversi gli autovelox per il controllo del rispetto dei limiti.
I limiti, fissati a 90, 80 o 60 km/h, non sempre appaiono giustificati dal pericolo che l'automobilista percepisce, ciò che lo induce
a numerose infrazioni. Infatti spesso i lavori in corso sono solo sulla corsia di emergenza. Gli operai al lavoro (peraltro assenti
nei giorni e nelle ore non lavorativi) sembrano non correre pericoli perché ben protetti dai manufatti in cemento ivi posizionati,
come mostrato dalla foto. L’autostrada potrebbe essere considerata in quel tratto alla stregua di una strada extraurbana principale
per la quale è previsto il limite di 110 km/h.
Anche il limite di 60 km/h generalmente collocato nei tratti in cui vi è scambio di corsia appare troppo basso e causa di lunghe
code.
A volte il limite trova giustificazione nella ridotta ampiezza delle corsie. In proposito si rileva che la riduzione appare limitata
come si rileva dalla foto nella quale è visibile anche la precedente segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. Inoltre
il limite non dovrebbe essere vigente nei periodi di divieto di circolazione dei mezzi pesanti.
Quanto agli autovelox essi sono preavvisati con cartelli ben visibili ma posizionati solo a destra a differenza dell'altra
segnaletica che in autostrada è collocata anche a sinistra.
In caso di ricorso pertanto si potrebbe sostenere che il conducente non è punibile perché esente da colpa; infatti dalla corsia di
sorpasso egli non è messo in grado di vedere la segnaletica, come detto collocata solo a destra, perché coperto dai veicoli che
transitano sulla corsia di destra.
L'apparecchio a volte non è visibile anche se la sua presenza può essere dedotta dal cartello collocato sopra l'autovelox. Tale
segnale però ha colore di fondo bianco e non verde, come previsto per i segnali di indicazione utilizzati in autostrada, norma
richiamata dal decreto ministeriale del 15/08/2007.
Da rilevare che di recente (23 settembre 2012) è stata notata l'assenza di alcuni segnali di preavviso.
- L'autovelox nei pressi dell'uscita di Fano, direzione nord
In prossimità di Fano, prima del casello in direzione Bologna, è stato a lungo presente un autovelox in un tratto di strada soggetto
a limite di velocità di 80 km/h. A sostegno di eventuale ricorso si potrebbe sostenere che:
- il limite di velocità di 80 km/h non è legittimo per i motivi sopra indicati;
- vale anche l'osservazione circa la collocazione solo a destra del segnale di preavviso, dalla quale deriva la mancanza di colpa
dell'automobilista;
- come pure citato, è visibile solo il cartello che individua l'autovelox ma non l'apparecchiatura;
- vale anche l'osservazione circa il colore del cartello che individua l’autovelox;
Nel mese di aprile 2011 l'autovelox è stato tolto ed il limite di velocità è stato elevato da 80 km/h a
90 km/h, in condizioni della strada che non appaiono mutate. La modifica al limite di velocità sono la prova di quanto sostenuto
sopra circa la non giustificabilità del limite di 80 km/h.
- L'autovelox tra i caselli di Fano e Pesaro, direzione nord
Valide tutte le osservazioni circa il limite piuttosto ridotto, la collocazione del cartello di preavviso solo a destra, la
colorazione del cartello posizionato sull'autovelox, la visibilità dell'apparecchiatura coperta da manufatti in cemento.
L'autovelox in figura è stato eliminato. Dalla primavera 2012 risulta nella zona, più esattamente al km 167,700, un altro
autovelox anche esso non visibile perché coperto dai manufatti in cemento; è però ben visibile il cartello
collocato sopra l'apparecchiatura anche questa volta di colore di fondo bianco; dubbia la presenza del segnale di preavviso.
- L'autovelox tra i caselli di Cattolica e Riccione, direzione nord
L'autovelox si trova al km 142, direzione nord, ed è collocato proprio alla fine di una curva (cfr. foto di sinistra); la conseguente
ridotta visibilità fa sì che la percezione della sua presenza avvenga all'improvviso anche a causa dei manufatti in cemento e di
quelli sovrastanti reticolari che delimitano il cantiere presente sulla corsia di emergenza.
L'autovelox alla data di dicembre 2011 risulta spostato più lontano dalla curva, ma esso continuava a non essere ben visibile perché
collocato al termine dei manufatti in cemento che delimitavano il cantiere e che lo rendevano visibile solo a brevissima distanza.
In data 12/08/12 l'autovelox presentava il cartello che lo individua piegato ed in parte girato, ciò che lo rendeva ancor meno
visibile.
In data 23/09/12 l'autovelox era stato rimosso, restava il cartello di preavviso, presente anche il 14/10/12.
- L'autovelox tra i caselli di Riccione e Cattolica, direzione sud
Sempre al km 142 ma in direzione sud è collocato (al 23/09/12) un autovelox con cartello indicatore bianco e senza
segnale di preavviso, mancante anche il 14/10/12.
- L'autovelox tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud
Posizionato fra i caselli sopra indicati al km 125 circa, presentava le stesse caratteristiche degli altri circa la collocazione del
cartello di preavviso solo a destra e la colorazione bianca del cartello posizionato sull'autovelox. Circa la visibilità dell'apparecchiatura
la foto a destra (che è possibile ingrandire cliccando sulla stessa) evidenziava problemi dovuti alla presenza di cartelli che coprivano
l'autovelox o quanto meno confondono il conducente attratto dalle colorazioni degli altri segnali ben più evidenti del colore chiaro
dell'autovelox. Il cartello di preavviso risultava semicoperto da altro cartello bleu con freccia. La segnaletica comunque è soggetta
a frequenti variazioni.
Nella primavera 2012 l'autovelox al km 124,5 in direzione sud era stato reso visibile da cartello di colorazione di fondo bianca e,
passando, non è stato notato il pannello di preavviso; cartello che non è stato notato nemmeno in data 23/09/12, quindi con ogni
probabilità è mancante, almeno per un certo periodo.
Sambucheto di Montecassiano
A Montecassiano, in località Sambucheto, esite un autovelox in direzione Recanati-Macerata che è presegnalato da un cartello alquanto
sbiadito e quindi non idoneo allo scopo. Esso inoltre è collocato ad una distanza di gran lunga inferiore ai 400 metri citati dalla
circolare del Ministero dell'Interno del 03/08/2007; tale distanza non è nemmeno "adeguata", in relazione alla velocità locale
predominante di cui parla il decreto del 15/08/2007. Sembrerebbe però che l'apparecchiatura non sia in funzione.
Autovelox mobile su fisso sempre a Sambucheto
Nessun commento su questa situazione fotografata il 14/06/2011. Si segnala solo che i due vigili urbani con l'auto in dotazione si
trovano nel parcheggio a destra dell'autovelox, sufficientemente distanti per non essere visti.
Il giorno 16/09/11 alle ore 10.06, sempre nel comune di Montecassiano, è stato notato un autovelox temporaneo lungo
la SP 361, al km 28, all'inizio del rettilineo che passa davanti al cimitero e conduce al centro cittadino. E' da
rilevare che l'apparecchio, presegnalato con apposito cartello, si trovava subito dopo una curva che ne limitava alquanto la
visibilità e che i vigili urbani non sembravano presenti, probabilmente nascosti se non altro per vigilare che nessuno avesse
sottratto o danneggiato l'autovelox.
Autovelox irregolare lungo la strada Regina: accolto ricorso
Una violazione al limite di velocità rilevata dall'autovelox posizionato al km 8,606 della Strada Regina (SP571), nel Comune di
Montelupone (MC), ha fornito l'occasione per un approfondimento. Ne sono risultate varie irregolarità che sono state rappresentate
a sostegno di un ricorso al Giudice di pace di Recanati (vedi testo).
In particolare sono state evidenziate anomalie nella visibilità dell’autovelox collocato in curva, nella posizione e nel colore
della segnaletica, nel funzionamento dell’apparecchiatura, nella qualità della foto che non rende leggibile con certezza la targa
del veicolo, nella collocazione del cartello indicante il limite di velocità e nell’informativa in materia di privacy.
Le irregolarità sono state rappresentate formalmente al Comune stesso al quale è stato richiesto l’annullamento in autotutela
della sanzione. La risposta negativa ha indotto a ricorrere al Giudice di pace di Recanati al quale l’Ente ha inviato un rapporto
nel quale riferisce, tra l’altro, di un il segnale di centro abitato rimosso temporaneamente, che il tratto di strada interessato
seppur non rettilineo “non rientra nella concezione di curva del CdS (art. 3 comma 1 CdS) e che “la targa, il tipo di veicolo e
il colore sono di immediata e certa individuazione”.
Alla prima udienza del 12/10/10 il Comune ha però preferito non costituirsi attivando “la procedura di archiviazione per
autotutela"; non si è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto a tale decisione. Il Giudice non ha potuto che prendere
atto di ciò e della richiesta del ricorrente del rimborso delle spese di presentazione del ricorso. La lettura del dispositivo
della sentenza è stata rinviata al 15 marzo 2011.
Si osserva che l'autovelox, le cui irregolarità sono state solo ora evidenziate, ha sicuramente provocato per anni la contestazione
di numerose violazioni al codice della strada e l'indebito incasso di sanzioni per importi rilevanti. Il breve tratto di soli
1,2 chilometri della strada Regina che attraversa il territorio del Comune di Montelupone si è dimostrato veramente prezioso!!!
Il limite di velocità è stato successivamente spostato dalle immediate vicinanze dell’autovelox a circa 300 metri prima; la
situazione è sicuramente migliorata ma non viene rispettato l’art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che prevede che gli
autovelox "fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un
chilometro dal segnale che impone il limite di velocità".
Da notare inoltre che il cartello di inizio del centro abitato da cui deriverebbe l’esistenza del limite di velocità di 50 km/h
appare di dubbia correttezza dato che il paese di Montelupone si trova a vari chilometri di distanza. Esso poi non rispetta la
distanza prevista dall’art. 81, comma 2, del C.d.S. secondo il quale “i segnali da ubicare sul
lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non
superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina”.
Autovelox ma senza il limite di velocità
Quanti sono coloro che pagano sanzioni per eccesso di velocità, ignari dell’inesistenza del limite?
Sembra assurdo, ma capita anche questo!!
Se la segnaletica riportata nella foto scattata a San Claudio, nel comune di Corridonia, trova in parte giustificazione per la
temporaneità del segnale posizionato alla fine di un tratto di strada con lavori in corso, molto meno scusabile è la situazione
riportata nella seconda immagine ripresa a Montecosaro Scalo, dove tra gli innumerevoli speed checks sparsi nel territorio
comunale, questo è in posizione decisamente ingannevole, essendo stato collocato dopo il cartello di fine limite di velocità.
Non molto dissimile è la situazione dell’autovelox lungo la strada Regina, nel comune di Montelupone, che ha dato luogo
all’annullamento di una sanzione. Tra i motivi a sostegno del ricorso, quello dell’inesistenza del cartello di limite di velocità
che non è stato ripetuto dopo l’ultima intersezione, ma solo più lontano e troppo vicino all’apparecchiatura di ripresa (cfr.
il paragrafo precedente).

Ancora a Montecosaro due altri autovelox che non sono preceduti da nessun limite di velocità. Il primo nei pressi del capoluogo, il secondo a Montecosaro scalo.
Le immagini sono state riprese il 19/01/2010.
Attenzione ! ! ! E' lo stesso codice della strada che in questa materia - ma non è la sola - non è certo chiaro
perché solo all'art. 131 del Regolamento di esecuzione ed attuazione prevede che "il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO ha valore
anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità". Quindi la segnaletica è divenuta veramente ingannevole se si
considera che da tempo immemorabile l'automobilista è abituato a vedere il segnale di limite di velocità all'inizia di un centro
abitato e che alcuni comuni hanno pensato bene di togliere il cartello di limite. Inoltre non sono certo rari i casi in cui il
cartello di inizio centro abitato si trova ben lontano da esso, in aperta campagna.
|