Autovelox e altri metodi di controllo della velocità

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Autovelox

Gli autovelox sono apparecchiature che consentono di rilevare la velocità dei veicoli al fine di sanzionare quelli che superano i limiti indicati dalla segnaletica. Essi possono essere utilizzati in:
a) postazioni fisse, installate stabilmente ai bordi della strada e funzionanti in maniera automatica,
b) postazioni temporanee, funzionanti per un tempo limitato e presidiate dagli agenti di polizia,
c) postazioni mobili, installate a bordo dei veicoli di servizio "per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento".

Tutor

E' un dispositivo previsto dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada per rilevare in autostrada la velocità media di un veicolo in un determinato tratto di lunghezza variabile, indicativamente tra i 10 e i 25 km.

Il Tutor è stato ideato, progettato e sviluppato da Autostrade per l'Italia, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e viene gestito dalla Polizia Stradale. E' utilizzato dal 2005, con l’obiettivo di coprire tutte quelle tratte caratterizzate da un più alto tasso di mortalità.

Il rilevamento della velocità avviene mediante apparecchiature che riprendono la targa con telecamere, attivate da appositi sensori posizionati sotto l'asfalto, all’inizio ed alla fine di un tragitto prestabilito. Dai tempi di passaggio sotto i due portali di inizio e fine si risale al tempo impiegato ed quindi alla velocità media. Nei casi di superamento dei limiti di velocità, il sistema accede in automatico agli archivi della Motorizzazione e risale, dalla targa del veicolo, all’intestatario al quale viene notificato il verbale redatto dalla Polizia Stradale.

Biglietti autostradali

Lungo le autostrade, il controllo della velocità può essere effettuato anche raffrontando le annotazioni degli orari di emissione e di esazione stampigliate sui biglietti autostradali, tenuto conto delle distanze tra i caselli di ingresso e di uscita (art. 142, comma 6, del Codice della Strada e art. 345, comma 3, Regolamento).


Obiettivi

L’obiettivo e lo spirito della normativa in questa materia è, o dovrebbe essere, esclusivamente quello di limitare gli incidenti e non quello di reprimere o peggio ancora di “far bilancio”.

Nell'utilizzo delle apparecchiature è necessario tener conto di varie esigenze:
- che la velocità sia rilevata “in modo chiaro ed accertabile” (art. 345, comma 1, del Regolamento),
- che siano evitati possibili incidenti provocati dal comportamento dell’automobilista che, nel percepire in ritardo la presenza dell’autovelox, è portato ad effettuare pericolose manovre di frenata,
- che sia tutelata “la riservatezza dell’utente” (art. 345, comma 1, del Regolamento).

I vari tipi di autovelox

Esternamente gli autovelox hanno aspetti diversi. Le immagini di alcuni di essi sono riportate ai margini di questa pagina.

Le apparecchiature devono essere approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e devono prevedere una riduzione della velocità rilevata, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 km/h (art. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

Non sono stabilite regole concernenti le caratteristiche del contenitore esterno, ma in sede di omologazione il Ministero raccomanda che gli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa scelgano quelli che per ubicazione e caratteristiche riescano a mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e siano in grado di limitare i rischi derivanti dalla possibile schermatura dei raggi delle fotocellule o dell’obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta, oltreché il rischio di vandalizzazione; è attribuito inoltre agli organi di polizia il compito di accertare periodicamente la funzionalità dei dispositivi.

Infine le apparecchiature “devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi” (art. 345, comma 4, del Regolamento).

Le strade ove sono legittimi gli autovelox

Gli autovelox possono essere utilizzati o installati (ai sensi dell’art. 4 del d.l. 20/06/2002, n.121, convertito, con modificazioni, nella legge 01/08/2002, n.168):
- sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, cioè quelle con spartitraffico invalicabile;
- sulle strade extraurbane (cioè con unica carreggiata) e su quelle urbane di scorrimento, previa valutazione preventiva ed identificazione dei luoghi da parte del Prefetto.

L’utilizzo o l’installazione deve avvenire ad opera degli organi di polizia stradale definiti dall’art 12, comma 1, del Codice della strada (fra essi anche gli agenti della polizia municipale) ed a condizione che ne venga fornita informativa agli automobilisti.

Segnaletica

L’art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada, modificato con decreto legge n. 117 del 03/08/2007, convertito dalla legge n. 160 del 02/10/2007, prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

La legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, stabilisce poi che gli autovelox "fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità"; il Ministero degli Interni ha precisato con circolare del 12/8/10 che tale norma si riferisce al caso che non sia presente il vigile e quando il limite non sia generale cioè legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo.

In realtà molti sono i casi in cui non viene data piena attuazione a queste norme (vedi le foto riportate più sotto); a volte, capita anche di vedere pattuglie nascoste di polizia municipale dotate di autovelox. Il sottoscritto si è imbattuto persino in una pattuglia di polizia stradale posizionata sulla corsia di immissione da un'area di servizio, seminascosta dietro al guard-rail. Il fatto si è verificato il 2/10/10, approssimativamente alle ore 15, sull'autostrada del Brennero, tratto Modena-Mantova ed è gravissimo per la perdita di credibilità e di fiducia di cui un corpo come quello di polizia deve godere.

Molti dubbi fanno sorgere casi come quello rilevato il 7/9/11, alle ore 17.35, a Tolentino lungo la strada provinciale 77 fra il km 69 ed il km 70. Una pattuglia di polizia municipale era collocata con l'autovelox lungo la predetta arteria sotto il cavalcavia della superstrada, luogo particolarmente buio perché in ombra. In questo caso non sembra proprio rispettata la norma che vuole che le apparecchiature in discorso siano "ben visibili". Per di più l'autovelox era probabilmente del tipo telelaser per cui il rispetto della norma in discorso dovrebbe richiedere la possibilità di avvistamento dell'autovelox ad adeguata distanza.

La circolare del Ministero dell'Interno del 03/08/2007 prescrive "la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di collocamento" dell'autovelox.

In sostanza non sono consentiti autovelox nascosti per 'incastrare', a tradimento, gli automobilisti.

Il decreto 15/08/2007 ha stabilito le caratteristiche dei cartelli di segnalazione dell'autovelox da considerare segnali di indicazione, quindi dalla colorazione di fondo diversa a seconda si tratti di autostrade (verde), strade extraurbane (azzurra) o urbane (bianca); inoltre viene anche chiarito che è necessario ripetere il segnale dopo ogni intersezione. Il decreto non indica più in 400 metri la distanza minima della segnalazione preventiva, affermando che i cartelli devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. In ogni caso il segnale di preavviso non può essere collocato prima di 4 km.

Le citate norme sulla segnaletica di preavviso valgono per le postazioni fisse e per quelle temporanee, no per quelle mobili.

Da rilevare che la Corte di Cassazione ha ipotizzato persino il reato di truffa per gli autovelox non correttamente segnalati (cfr. sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009).

Quanto ai segnali di preavviso di autovelox è da rilevare che ne esistono moltissimi lungo tratti di strada ove non vi sono postazioni fisse ed anche quelle temporanee vengono poste in essere raramente.

In proposito il Ministero dei Trasporti, con parere del 21/04/09, ha sottolineato come "l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorchè non vietata dalle vigenti disposizioni, se utilizzata in modo eccessivo, potrebbe tuttavia determinare situazioni non coerenti con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere".

Le irregolarità e le polemiche

Contro le sanzioni la politica è rimasta un pò a guardare; si sono formati invece comitati spontanei di cittadini che hanno dato luogo ad una protesta a suon di marce e di ricorsi ai giudici di pace che, con loro soddisfazione, si sono visti aumentare il lavoro e, soprattutto, i compensi.

Comitati sono sorti a Torino, Milano, Gallianico (Biella), Perugia, Egna, Villorba, Altavilla, Montebelluna, Conegliano, Gorizia, Vago di Lavagno (VR), Sant'Arcangelo di Romagna, Fiumicino. A Riparbella un esposto ha provocato l'avvio di un'inchiesta penale da parte della Procura di Livorno. Discutibili sono i contratti chiavi in mano e le remunerazioni delle società che intervengono nella gestione degli apparati, compensate a percentuale. In proposito le recenti modifiche al codice della strada hanno imposto che gli autovelox devono essere di proprietà o acquisiti a noleggio a canone fisso e devono essere impiegati dal personale di polizia locale (cfr. art. 61 legge n. 120/2010). Sempre a Riparbella il Comune è in difficoltà perchè il Giudice di pace di Livorno ha accolto migliaia di ricorsi imponendo al Comune di pagare per ogni ricorso 200 euro di spese: il Comune ha proposto appello al Tribunale.

In questa situazione ci si dovrebbe chiedere cosa stia accadendo: se cioè tutti gli automobilisti sono diventati pirati della strada, non rispettando più le regole e quali siano le cause di quella che appare una sorta di disubbidienza collettiva. La Commissione delle Comunità Europee, nel "Libro Verde - Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (cfr. "La disciplina della Ztl" (cap. 2 La normativa comunitaria par. 2.2. Il libro verde)) ha sottolineato come chi utilizza il mezzo privato tenda all’infrazione sistematica spesso non sanzionata, alla guida pericolosa, all’occupazione indebita del suolo pubblico e all’intralcio al traffico. La conclusione è che questi comportamenti sono da reprimere con maggiore decisione anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie che consentono migliori e più facili controlli e la gestione con mezzi automatici delle sanzioni.

La Commissione in questo studio non ha affrontato il problema fondamentale che è quello di capire i motivi delle infrazioni. In questo sito un tentativo in tal senso è stato fatto rilevando che la segnaletica stradale ha perso di credibilità perchè troppo spesso non chiara, confusa, persino errata. Inoltre si è rilevato come gli interessi economici in gioco sono troppo elevati perché non si possa pensare ad un comportamento di privati e comuni che va oltre la soglia della irregolarità penale.

La truffa scoperta a Brescia

La Guardia di Finanza di Desenzano del Garda (BS) ha smascherato una truffa a danno degli automobilisti. Il titolare della “Garda segnale”, Diego Barosi - sessantenne originario del mantovano, ma residente a Desenzano del Garda - con una cinquantina di autovelox, dei quali solo due omologati, è riuscito ad ottenere appalti dalle amministrazioni comunali, vincendo gare a cui partecipavano solo ditte a lui riconducibili.

Gli autovelox registravano una velocità superiore del 15% rispetto a quella reale e sui verbali delle multe venivano indicate le matricole dei due autovelox omologati, che pertanto risultavano operanti contemporaneamente in più parti d'Italia.

Il Barosi con il 40% delle sanzioni che percepiva ha acquistato proprietà immobiliari (cinema, alberghi e villaggi turistici) nelle zone di Vicenza, Verona, Foggia. In totale si tratterebbe di 245 immobili di cui 51 già confiscati.

Le persone coinvolte in questa truffa e denunciate, tra l'altro, per associazione a delinquere, frode fiscale e falsa fatturazione e bancarotta fraudolenta sono 558; fra esse 367 funzionari pubblici appartenenti a 146 amministrazioni comunali sparse in tutta Italia (cfr. l'elenco dei comuni coinvolti). Si tratterebbe di ben 82.000 violazioni del codice della strada illecitamente contestate per sanzioni ammontanti a circa 11,5 milioni di euro.

Le sanzioni

La regola generale del codice della strada è quella della contestazione immediata delle infrazioni. Il Codice però consente, nei casi esplicitamente indicati, la contestazione differita, che avviene con la notifica a domicilio del verbale di contestazione.

Nel caso delle infrazioni ai limiti di velocità la contestazione differita è possibile per i tutor e per i biglietti autostradali mentre per gli autovelox è possibile limitatamente a quelli fissi e temporanei, per quelli mobili, invece, la contestazione deve essere immediata.

Le sanzioni applicate sono previste dal Codice della Strada all'art. 142, commi dal 7 al 9-bis e 12. Esse si differenziano a seconda di quanto viene superato il limite di velocità, tenendo conto della tolleranza pari al 5% con un minimo di 5 km/h (così la tolleranza è di 5 km/h nel caso di limite di 50, 70, 80 km/h ma diviene di 6 km/h per una velocità di 120 km/h).

velocitàsanzione da/a eurosanzioni accessoriepunti persi
non oltre 10 km/h39 / 159==
da 10 km/h a non oltre 40 km/h159 / 6393
da 40 km/h a non oltre 60 km/h500 / 2.000sospensione patente da 1 a 3 m e inibizione alla guida dalle 22 alle 7 per i tre mesi successivi alla restituzione (la sospensione è di 8/18 mesi se si incorre due volte in due anni nell’infrazione)6
oltre 60 km/h779 / 3.119sospensione patente da 6 a 12 m (se si incorre in due anni due volte nell’infrazione la patente viene revocata)10

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando sono commesse tra le ore 22.00 e le ore 7.00, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del Codice della Strada.
E' da rilevare che in luogo della perdita di 3 e 6 punti, nel precedente testo del Codice era prevista la perdita rispettivamente di 5 e 10 punti.

Nel caso si incorra in più infrazioni a breve distanza o che vengano notificate sanzioni per irregolarità commesse anche a distanza di tempo si potrebbero far ricorso ai principi del cumulo giuridico e della continuazione secondo i quali gli importi delle sanzioni da corrispondere si riducono a non più di tre volte la sanzione massima. Una trattazione più dettagliata di questo argomento si trova su questo stesso sito alla sezione "La disciplina della Ztl" (par. 4.4.1.).

Anti-autovelox

Esistono apparecchiature che segnalano all'automobilista la presenza di autovelox. Il Codice della Strada, all'art. 45, commi 9 e 9-bis, vieta la produzione, la commercializzazione e l'uso di tali dispositivi e prevede sanzioni, ove il fatto non costituisca reato, che vanno da euro 687,75 a euro 2.754,15, oltre la confisca della cosa oggetto della violazione.

I ricorsi

Contro le sanzioni elevate per il superamento del limite di velocità possono essere presentati ricorsi al Prefetto o al Giudice di pace come per le altre infrazioni al codice della strada (cfr. sull'argomento la sezione "La disciplina della Ztl" (cap. 5 - Gli strumenti di tutela)). Di seguito vengono indicate alcune considerazioni che possono essere utilizzate per individuare le motivazioni a sostegno del ricorso, sull'accoglimento del quale non può essere fornita nessuna garanzia:

- ai sensi della legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, gli autovelox "fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità"; il Ministero degli Interni ha precisato con circolare del 12/8/10 che tale norma si riferisce al caso che non sia presente il vigile e quando il limite non sia generale cioè legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo; è presumibile che vari siano i comuni e i proprietari di strade e autostrade che non si sono adeguati a questa previsione legislativa;
- la foto deve essere di qualità sufficiente a leggere la targa per identificare con la necessaria certezza il veicolo;
- nella foto non debbono comparire più veicoli altrimenti non sarebbe certo quale di essi abbia superato il limite di velocità;
- dopo l'ultima intersezione e prima dell'autovelox deve essere presente il segnale di limite di velocità;
- prima dell'autovelox non debbono essere presenti segnali di fine divieto;
- il cartello di presegnalazione deve essere collocato ad una distanza adeguata in relazione alla visibilità ed al tempo necessario a ridurre la velocità;
- il cartello di presegnalazione e l'autovelox stesso devono essere ben visibili;
- l'autovelox deve essere reso visibile con l'impiego di un cartello o di dispositivi di segnalazione luminosi;
- la collocazione della postazione fissa nel tratto di strada interessato deve essere autorizzata da un decreto prefettizio;
- i cartelli devono avere la corretta colorazione di fondo e sul retro degli stessi devono essere presenti gli elementi richiesti dal codice (motivo però che può essere ritenuto non rilevante);
- devono essere rispettate le prescrizioni ministeriali contenute nella omologazione dell'autovelox; in particolare viene richiesto che la macchina di ripresa sia dotata di flash; in mancanza di esso in alcune ore del giorno la foto potrebbe non consentire una lettura sufficientemente certa della targa;
- devono essere rispettate le norme della privacy per quanto concerne la presenza sul verbale di contestazione dell'informativa prevista dall'art. 13 del codice della privacy (D.Lgs 196/2003);
- l'apparecchiatura deve risultare gestita e nella disponibilità delle forze di polizia;
- la notifica deve essere effettuata o per posta o a mezzo ufficiale giudiziario, seguendo le relative norme legislative, particolarmente formali e rigide;
- nel caso di più sanzioni può essere richiesta l'applicazione dei principi del cumulo e della continuazione;
- il limite di velocità deve essere giustificato dalle condizioni di pericolosità della strada. Così, a parere di chi scrive, non appare ammissibile un limite di 100 km/h in una autostrada a tre corsie per ogni senso di marcia senza alcuna motivazione, un limite di 80 km/h in autostrada per dei lavori in corso che occupano solo la corsia di emergenza, il limite di 60 km/h in autostrada quando a causa di lavori in corso le corsie subiscono uno spostamento laterale, ecc.

Osservazioni su alcuni autovelox

Gli autovelox di San Severino Marche
Lungo la SP361 Settempedana, nel territorio del Comune di San Severino Marche, da tempo sono installati autovelox che però non hanno mai funzionato e ciò era noto. All’inizio di agosto 2012 gli autovelox sono stati attivati e molti automobilisti riceveranno (anche a distanza di tre mesi) numerose multe.

In questa situazione la normale segnaletica prevista dal Codice della strada non è sufficiente a ritenere che gli automobilisti siano stati correttamente preavvisati, come vuole la legge.

Inoltre è discutibile che gli autovelox possano rilevare infrazioni in entrambe le direzioni di marcia perché il Codice della strada prevede che gli autovelox siano “ben visibili” (art. 142, comma 6-bis). Infatti la regola che “i segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada” (art. 81 del Regolamento) induce a tener conto della sola segnaletica posizionata a destra e non anche di quella che si trova dall’altro lato della strada, come in questo caso gli autovelox.
In realtà uno dei due autovelox installati, cioè quello posizionato in prossimità della frazione Berta, non ha al suo interno la macchina fotografica che riprende i veicoli che transitano sull'altro lato della strada. Diversamente l'altro che si trova al termine della circovallazione cittadina, in direzione di Castelraimondo.

Si può osservare che comunque i limiti di velocità vanno rispettati per motivi di sicurezza, ma ci si può anche domandare: perché le norme non sono rispettate da chi è addetto al regolamento ed al controllo del traffico, ingenerando fattispecie quanto meno dubbie?

Attenzione infine che la Corte di Cassazione, nel caso di autovelox nascosti, ha ipotizzato il reato di truffa.

(Sull'argomento vedasi anche gli articoli di stampa).


Gli autovelox dell'autostrada A14
L'autostrada A14, specialmente nel tratto marchigiano, è interessata dai lavori per la realizzazione della terza corsia; pertanto numerosi sono i limiti di velocità ivi collocati e diversi gli autovelox per il controllo del rispetto dei limiti.

I limiti, fissati a 90, 80 o 60 km/h, non sempre appaiono giustificati dal pericolo che l'automobilista percepisce, ciò che lo induce a numerose infrazioni. Infatti spesso i lavori in corso sono solo sulla corsia di emergenza. Gli operai al lavoro (peraltro assenti nei giorni e nelle ore non lavorativi) sembrano non correre pericoli perché ben protetti dai manufatti in cemento ivi posizionati, come mostrato dalla foto. L’autostrada potrebbe essere considerata in quel tratto alla stregua di una strada extraurbana principale per la quale è previsto il limite di 110 km/h.
Anche il limite di 60 km/h generalmente collocato nei tratti in cui vi è scambio di corsia appare troppo basso e causa di lunghe code.

A volte il limite trova giustificazione nella ridotta ampiezza delle corsie. In proposito si rileva che la riduzione appare limitata come si rileva dalla foto nella quale è visibile anche la precedente segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. Inoltre il limite non dovrebbe essere vigente nei periodi di divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Quanto agli autovelox essi sono preavvisati con cartelli ben visibili ma posizionati solo a destra a differenza dell'altra segnaletica che in autostrada è collocata anche a sinistra.
In caso di ricorso pertanto si potrebbe sostenere che il conducente non è punibile perché esente da colpa; infatti dalla corsia di sorpasso egli non è messo in grado di vedere la segnaletica, come detto collocata solo a destra, perché coperto dai veicoli che transitano sulla corsia di destra.
L'apparecchio a volte non è visibile anche se la sua presenza può essere dedotta dal cartello collocato sopra l'autovelox. Tale segnale però ha colore di fondo bianco e non verde, come previsto per i segnali di indicazione utilizzati in autostrada, norma richiamata dal decreto ministeriale del 15/08/2007.

Da rilevare che di recente (23 settembre 2012) è stata notata l'assenza di alcuni segnali di preavviso.


- L'autovelox nei pressi dell'uscita di Fano, direzione nord
In prossimità di Fano, prima del casello in direzione Bologna, è stato a lungo presente un autovelox in un tratto di strada soggetto a limite di velocità di 80 km/h. A sostegno di eventuale ricorso si potrebbe sostenere che:
- il limite di velocità di 80 km/h non è legittimo per i motivi sopra indicati;
- vale anche l'osservazione circa la collocazione solo a destra del segnale di preavviso, dalla quale deriva la mancanza di colpa dell'automobilista;
- come pure citato, è visibile solo il cartello che individua l'autovelox ma non l'apparecchiatura;
- vale anche l'osservazione circa il colore del cartello che individua l’autovelox;

Nel mese di aprile 2011 l'autovelox è stato tolto ed il limite di velocità è stato elevato da 80 km/h a 90 km/h, in condizioni della strada che non appaiono mutate. La modifica al limite di velocità sono la prova di quanto sostenuto sopra circa la non giustificabilità del limite di 80 km/h.


- L'autovelox tra i caselli di Fano e Pesaro, direzione nord
Valide tutte le osservazioni circa il limite piuttosto ridotto, la collocazione del cartello di preavviso solo a destra, la colorazione del cartello posizionato sull'autovelox, la visibilità dell'apparecchiatura coperta da manufatti in cemento.

L'autovelox in figura è stato eliminato. Dalla primavera 2012 risulta nella zona, più esattamente al km 167,700, un altro autovelox anche esso non visibile perché coperto dai manufatti in cemento; è però ben visibile il cartello collocato sopra l'apparecchiatura anche questa volta di colore di fondo bianco; dubbia la presenza del segnale di preavviso.



- L'autovelox tra i caselli di Cattolica e Riccione, direzione nord
L'autovelox si trova al km 142, direzione nord, ed è collocato proprio alla fine di una curva (cfr. foto di sinistra); la conseguente ridotta visibilità fa sì che la percezione della sua presenza avvenga all'improvviso anche a causa dei manufatti in cemento e di quelli sovrastanti reticolari che delimitano il cantiere presente sulla corsia di emergenza.
L'autovelox alla data di dicembre 2011 risulta spostato più lontano dalla curva, ma esso continuava a non essere ben visibile perché collocato al termine dei manufatti in cemento che delimitavano il cantiere e che lo rendevano visibile solo a brevissima distanza.
In data 12/08/12 l'autovelox presentava il cartello che lo individua piegato ed in parte girato, ciò che lo rendeva ancor meno visibile.

In data 23/09/12 l'autovelox era stato rimosso, restava il cartello di preavviso, presente anche il 14/10/12.

- L'autovelox tra i caselli di Riccione e Cattolica, direzione sud
Sempre al km 142 ma in direzione sud è collocato (al 23/09/12) un autovelox con cartello indicatore bianco e senza segnale di preavviso, mancante anche il 14/10/12.

- L'autovelox tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud
Posizionato fra i caselli sopra indicati al km 125 circa, presentava le stesse caratteristiche degli altri circa la collocazione del cartello di preavviso solo a destra e la colorazione bianca del cartello posizionato sull'autovelox. Circa la visibilità dell'apparecchiatura la foto a destra (che è possibile ingrandire cliccando sulla stessa) evidenziava problemi dovuti alla presenza di cartelli che coprivano l'autovelox o quanto meno confondono il conducente attratto dalle colorazioni degli altri segnali ben più evidenti del colore chiaro dell'autovelox. Il cartello di preavviso risultava semicoperto da altro cartello bleu con freccia. La segnaletica comunque è soggetta a frequenti variazioni.

Nella primavera 2012 l'autovelox al km 124,5 in direzione sud era stato reso visibile da cartello di colorazione di fondo bianca e, passando, non è stato notato il pannello di preavviso; cartello che non è stato notato nemmeno in data 23/09/12, quindi con ogni probabilità è mancante, almeno per un certo periodo.


Sambucheto di Montecassiano
A Montecassiano, in località Sambucheto, esite un autovelox in direzione Recanati-Macerata che è presegnalato da un cartello alquanto sbiadito e quindi non idoneo allo scopo. Esso inoltre è collocato ad una distanza di gran lunga inferiore ai 400 metri citati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 03/08/2007; tale distanza non è nemmeno "adeguata", in relazione alla velocità locale predominante di cui parla il decreto del 15/08/2007. Sembrerebbe però che l'apparecchiatura non sia in funzione.



Autovelox mobile su fisso sempre a Sambucheto
Nessun commento su questa situazione fotografata il 14/06/2011. Si segnala solo che i due vigili urbani con l'auto in dotazione si trovano nel parcheggio a destra dell'autovelox, sufficientemente distanti per non essere visti.

Il giorno 16/09/11 alle ore 10.06, sempre nel comune di Montecassiano, è stato notato un autovelox temporaneo lungo la SP 361, al km 28, all'inizio del rettilineo che passa davanti al cimitero e conduce al centro cittadino. E' da rilevare che l'apparecchio, presegnalato con apposito cartello, si trovava subito dopo una curva che ne limitava alquanto la visibilità e che i vigili urbani non sembravano presenti, probabilmente nascosti se non altro per vigilare che nessuno avesse sottratto o danneggiato l'autovelox.


Autovelox irregolare lungo la strada Regina: accolto ricorso

Una violazione al limite di velocità rilevata dall'autovelox posizionato al km 8,606 della Strada Regina (SP571), nel Comune di Montelupone (MC), ha fornito l'occasione per un approfondimento. Ne sono risultate varie irregolarità che sono state rappresentate a sostegno di un ricorso al Giudice di pace di Recanati (vedi testo).

In particolare sono state evidenziate anomalie nella visibilità dell’autovelox collocato in curva, nella posizione e nel colore della segnaletica, nel funzionamento dell’apparecchiatura, nella qualità della foto che non rende leggibile con certezza la targa del veicolo, nella collocazione del cartello indicante il limite di velocità e nell’informativa in materia di privacy.

Le irregolarità sono state rappresentate formalmente al Comune stesso al quale è stato richiesto l’annullamento in autotutela della sanzione. La risposta negativa ha indotto a ricorrere al Giudice di pace di Recanati al quale l’Ente ha inviato un rapporto nel quale riferisce, tra l’altro, di un il segnale di centro abitato rimosso temporaneamente, che il tratto di strada interessato seppur non rettilineo “non rientra nella concezione di curva del CdS (art. 3 comma 1 CdS) e che “la targa, il tipo di veicolo e il colore sono di immediata e certa individuazione”.

Alla prima udienza del 12/10/10 il Comune ha però preferito non costituirsi attivando “la procedura di archiviazione per autotutela"; non si è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto a tale decisione. Il Giudice non ha potuto che prendere atto di ciò e della richiesta del ricorrente del rimborso delle spese di presentazione del ricorso. La lettura del dispositivo della sentenza è stata rinviata al 15 marzo 2011.

Si osserva che l'autovelox, le cui irregolarità sono state solo ora evidenziate, ha sicuramente provocato per anni la contestazione di numerose violazioni al codice della strada e l'indebito incasso di sanzioni per importi rilevanti. Il breve tratto di soli 1,2 chilometri della strada Regina che attraversa il territorio del Comune di Montelupone si è dimostrato veramente prezioso!!!

Il limite di velocità è stato successivamente spostato dalle immediate vicinanze dell’autovelox a circa 300 metri prima; la situazione è sicuramente migliorata ma non viene rispettato l’art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che prevede che gli autovelox "fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità".

Da notare inoltre che il cartello di inizio del centro abitato da cui deriverebbe l’esistenza del limite di velocità di 50 km/h appare di dubbia correttezza dato che il paese di Montelupone si trova a vari chilometri di distanza. Esso poi non rispetta la distanza prevista dall’art. 81, comma 2, del C.d.S. secondo il quale “i segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina”.

Autovelox ma senza il limite di velocità

Quanti sono coloro che pagano sanzioni per eccesso di velocità, ignari dell’inesistenza del limite?
Sembra assurdo, ma capita anche questo!!

Se la segnaletica riportata nella foto scattata a San Claudio, nel comune di Corridonia, trova in parte giustificazione per la temporaneità del segnale posizionato alla fine di un tratto di strada con lavori in corso, molto meno scusabile è la situazione riportata nella seconda immagine ripresa a Montecosaro Scalo, dove tra gli innumerevoli speed checks sparsi nel territorio comunale, questo è in posizione decisamente ingannevole, essendo stato collocato dopo il cartello di fine limite di velocità.

Non molto dissimile è la situazione dell’autovelox lungo la strada Regina, nel comune di Montelupone, che ha dato luogo all’annullamento di una sanzione. Tra i motivi a sostegno del ricorso, quello dell’inesistenza del cartello di limite di velocità che non è stato ripetuto dopo l’ultima intersezione, ma solo più lontano e troppo vicino all’apparecchiatura di ripresa (cfr. il paragrafo precedente).



Ancora a Montecosaro due altri autovelox che non sono preceduti da nessun limite di velocità. Il primo nei pressi del capoluogo, il secondo a Montecosaro scalo.
Le immagini sono state riprese il 19/01/2010.

Attenzione ! ! ! E' lo stesso codice della strada che in questa materia - ma non è la sola - non è certo chiaro perché solo all'art. 131 del Regolamento di esecuzione ed attuazione prevede che "il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità". Quindi la segnaletica è divenuta veramente ingannevole se si considera che da tempo immemorabile l'automobilista è abituato a vedere il segnale di limite di velocità all'inizia di un centro abitato e che alcuni comuni hanno pensato bene di togliere il cartello di limite. Inoltre non sono certo rari i casi in cui il cartello di inizio centro abitato si trova ben lontano da esso, in aperta campagna.


alcuni autovelox "ben visibili" . . . o no ?
nascosto dietro un albero di noci

Ad Ancona, nella zona industriale attraversata dalla Direttissima del Conero (SP2), numerosi sono gli autovelox. Quello riportato nelle immagini si trova al km 6 ed è stato spostato di vari metri per essere collocato nell’attuale sito.

L’autovelox . . . . . . non è visibile né a distanza . . . . . . né nelle immediate vicinanze

L'autovelox di queste immagini, correttamente presegnalato, a circa 50 m. è completamente coperto da cartelli stradali (foto di sinistra).
Più da vicino non è ancora ben visibile a causa di un segnale che lo copre in parte; molti altri cartelli anche pubblicitari creano confusione (foto di destra).
Per rendere l'autovelox ben visibile non si è fatto ricorso a cartelli (cfr. art. 142 C.d.S.); al contrario esso appare ben "mimetizzato" con l'ambiente circostante ove abbondante è la presenza di cemento e asfalto dello stesso colore grigio.
Di notte è posizionato in zona poco illuminata e la striscia riflettente non è efficace.
Nel mese di ottobre 2010 è stato posizionato il prescritto cartello che individua l'autovelox.



Ancona - asse attrezzato (04/06/2010)

Un secondo autovelox, sempre ad Ancona, è ben presegnalato ma è visibile solo a 30 metri di distanza, all'uscita di una galleria; esso è posizionato parecchio sulla destra, al di fuori del fascio luminoso dei fari che di notte non illuminano sufficientemente la striscia riflettente.
Come nel caso precendente non si è fatto ricorso a cartelli che lo rendano ben visibile (cfr. art. 142 C.d.S.); al contrario esso è ben "mimetizzato" perché contornato da manufatti in cemento dello stesso colore grigio.
Nel mese di ottobre 2010 è stato posizionato il prescritto cartello che individua l'autovelox.

Ancona - asse attrezzato (18/06/2010)

Sempre ad Ancona, in località Baraccola, un autovelox segnalato con cartelli posizionati a destra è collocato a sinistra.

Esso inoltre:
- non è individuato da un cartello o segnalazione luminosa,
- è di colore grigio,
- è semicoperto da un cespuglio.

Nel mese di ottobre 2010 è stato posizionato il prescritto cartello che individua l'autovelox, è stato inoltre potato il cespuglio.

Ancona - località Baraccola (16/09/2010)

Queste due immagini si riferiscono ad un autovelox posizionato in curva. La prima immagine è ripresa a meno di 50 mt, la seconta a circa 10 mt.

Fossombrone (27/08/2010)

Anche questo autovelox è posizionato in curva. La visibilità risente anche dei numerosi cartelli stradali presenti e della vegetazione.

Recanati, zona Romitelli (30/08/2010)

Anche questo autovelox non appare ben visibile per la presenza di una selva di cartelli.

E' da sottolineare che con questi due ultimi autovelox, in corso di installazione, il Comune di Recanati sembra proprio voler dimostrare il suo atteggiamento vessatorio verso i cittadini, dopo i famosi fatti del semaforo collocato proprio nello stesso punto (vedi testo di due comunicati stampa nonché l'articolo pubblicato dal Corriere Adriatico il 19/10/10.).
Vista la loro recente installazione è da ritenere che le prime violazioni saranno contestate nel mese di novembre ed eventuali ricorsi saranno presentati dopo ulteriori due mesi; pertanto le pronunce del Giudice di pace o del Prefetto non sono attese prima dell'anno 2011.

Recanati, zona Romitelli (30/08/2010)

Questo autovelox si trova a Muccia ed è coperto da un albero e da un cespuglio.

Muccia, SS 77 (22/09/2010)

E' funzionante questo autovelox?
Sembrerebbe di no perché la macchina di ripresa e le altre apparecchiature non sono che immagini applicate con adesivi.
Ma stando così le cose, è corretto ingannare gli automobilisti?

Castelraimento (30/05/2010)
autovelox danneggiati
Chiarino di Recanati
(22/09/10)
Montelupone, Strada Regina
(22/09/10)
Recanati, Strada Regina
(22/09/10)
Recanati, zona ind. Squartabue
(22/09/10)
Montecassiano
loc. Sambucheto
(03/10/10)
Recanati - loc. Addolorata
(03/10/10)
Colbuccaro
(06/10/10)
Passo S. Angelo SS 78
km 15,5 (06/10/10)
San Severino Marche (08/10/10) San Severino Marche fraz. Berta (10/12/10) Chiarino di Recanati
(10/01/11)

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